Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8867 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Brindisi, 22 Marzo 2013. .


Principio della validità del mutuo edilizio, se l'opera sia stata realizzata - Non condivisibilità - Riconoscimento di rilievo giuridico ad una circostanza fattuale successiva al momento genetico dello stesso - Principio della causa quale elemento costitutivo del contratto - Violazione - Inammissibilità.



Non è condivisibile il principio interpretativo per cui il contratto di mutuo edilizio é valido, nonostante la destinazione pro parte delle somme all’estinzione di una posizione debitoria, se l'opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi, sia stata, comunque, realizzata, ciò implicando il riconoscimento di rilievo giuridico ad una circostanza fattuale successiva alla stipulazione del contratto, ovvero al momento genetico dello stesso; per contro, dovendosi affermare che, se la causa è un elemento costitutivo e, quindi, genetico del contratto, l’effettiva realizzazione del risultato avuto di mira non rileva ai fini dell’eventuale difformità dallo schema legale e che, dunque, la nullità va dichiarata per il solo fatto che le somme erogate siano state, fin dall’inizio, anche solo in parte, vincolate al ripianamento di precedenti esposizioni debitorie del mutuatario. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)