Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8415 - pubb. 28/01/2013

Concorrenza sleale, storno di dipendenti ed elementi costitutivi della fattispecie

Tribunale Mantova, 19 Novembre 2012. Est. Benatti.


Concorrenza sleale – Storno di dipendenti – Elementi costitutivi della fattispecie – Animus nocendi – Definizione.



L’assunzione di dipendenti di un concorrente non risulta di per sé illecita, poiché corrisponde al diritto di ogni lavoratore a migliorare la propria prestazione professionale. Occorre invece, al fine di ritenere sussistente la fattispecie illecita di concorrenza sleale per storno di dipendenti, che l’obiettivo dell’imprenditore concorrente sia quello di vanificare lo sforzo d’investimento del suo antagonista. Non è quindi sufficiente l’oggettiva fattispecie indicata sotto il profilo dell’effettiva idoneità dell’atto a danneggiare l’altrui impresa, ma è altresì necessaria: 1) la consapevolezza di tale idoneità e il preciso intento di conseguire tale risultato; 2) la particolare competenza tecnica del personale stornato, nel senso che si deve trattare di dipendenti particolarmente qualificati e utili per la gestione dell’impresa concorrente, anche in questo caso in presenza di animus nocendi. La fattispecie abusiva va identificata non tanto per la mera capacità dei lavoratori stornati, ma per l’utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con animus nocendi, ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l’esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così evitare il costo dell’investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza e da alterare significativamente la correttezza della competizione. (Nel caso di specie, si è ritenuto improbabile che il personale fosse dotato in via esclusiva di tali nozioni tecniche e capacità professionali di cui le ricorrenti sarebbero state private, non apparendo impossibile il reperimento di analoghe professionalità all’interno dell’azienda ovvero sul mercato del lavoro). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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