Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8182 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Brindisi, 09 Agosto 2012. Est. Natali.


Azione di accertamento negativo del debito del correntista – Onere della prova – Banca – Sussistenza.



In conformità al principio dell’abituale scissione fra allegazione del fatto e sua prova che costituisce logico corollario dell’applicazione del principio d’inveterata vigenza per cui negativa non sunt probanda, il “debitore” può limitarsi ad allegare l’inesistenza del credito, dovendo per contro la banca convenuta fornire la prova dell’esistenza della pretesa creditoria vantata ed, eventualmente, già azionata nei riguardi del primo; criterio, rispondente ad un principio di razionalità logica e valevole per qualunque ipotesi in cui sia dedotta in giudizio l’esistenza di un credito o di una posizione giuridica attiva, anche di carattere reale, e se ne imponga l’accertamento negativo. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)