Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8178 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Brindisi, 09 Agosto 2012. Est. Natali.


Azione di ripetizione d’indebito – Saldo “zero” – Applicabilità – Onere della prova – Banca – Vicinanza alla fonte della prova – Applicabilità – Proposizione della domanda riconvenzionale della banca – Irrilevanza.



Nel giudizio di ripetizione d’indebito, anche se la banca non abbia proposto domanda riconvenzionale, se non siano stati depositati gli estratti conti fin dall’inizio del rapporto e il saldo contabile risulti “negativo” per il correntista, deve assumersi, quale base del riconteggio, un saldo di partenza pari a zero, in quanto il principio dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c., deve essere adeguatamente temperato avendo riguardo al principio della vicinanza alla fonte della prova che le Sezioni Unite, n. 13533, del 2001, hanno elevato a criterio principe nella ripartizione dell’onere stesso. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)