Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8122 - pubb. 21/11/2012

Delitto di usura, danno non patrimoniale e lesione dei principi costituzionali della libertà di autodeterminazione e di impresa

Tribunale Brindisi, 09 Novembre 2012. Est. Natali.


Usura – Danno non patrimoniale – Libertà di autodeterminazione e  libertà d’impresa – Lesione – Configurabilità.

Usura – Danno non patrimoniale – Alterazione peggiorativa della qualità della vita – Configurabilità – Sezioni Unite del 2008 – Danno non patrimoniale – Lesione di un interesse costituzionalmente rilevante – Necessità.

Usura – Danno non patrimoniale – Capacità di autodeterminazione dell’individuo – Lesione – Configurabilità – Libertà d’impresa – Lesione – Configurabilità.

Usura – Danno non patrimoniale – Compressione della libertà d’impresa o libertà di autodeterminazione – Danno-conseguenza – Configurabilità.

Usura – Prova – Impossibilità di ampliare il proprio capitale fisso o di dilatare le dimensioni organizzative dell’impresa – Impossibilità di assicurare una diversa destinazione al proprio capitale – Allegazione – Ammissibilità.

Trasferimento immobiliare – Nullità per illiceità della causa – Configurabilità – Nullità virtuale – Esclusione.

Quadro normativo anteriore alla novella del 1996 – Negozio usurario – Nullità – Configurabilità.

Quadro normativo anteriore alla novella del 1996 – Negozio usurario – Nullità – Rescissione del contratto per lesione – Differenze.

Sentenza penale di patteggiamento – Processo civile – Elemento di prova – Idoneità – Efficacia di giudicato – Esclusione.



In astratto, l’usura è idonea a determinare un danno non patrimoniale eziologicamente consenguente alla lesione dei principi costituzionali della libertà di autodeterminazione e della libertà d’impresa. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Se prima dell’avvento delle Sezioni Unite dell’11 Novembre 2008, era pacifica l’affermazione giurisprudenziale secondo cui il soggetto passivo dei reati di usura e di estorsione subisce un’alterazione del modo di essere, che configura una alterazione peggiorativa della qualità della vita, obiettivamente apprezzabile, e deve essere definito in termini di danno esistenziale, distinto sia dal c.d. pretium doloris, sia dal c.d. danno biologico, la permanente validità di tali conclusioni va, attualmente, vagliata attraverso il “filtro” imposto dalle Sezioni Unite, attente nell’ancorare la risarcibilità del danno non patrimoniale alla configurazione della lesione di un interesse costituzionalmente rilevante. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

E’ indubbio che il coinvolgimento in una vicenda di usura sia idoneo a pregiudicare, da una parte, la capacità di autodeterminazione dell’individuo con riguardo alla propria sfera patrimoniale; dall’altra, la libertà d’impresa, quando la vittima abbia lo status di imprenditore, ponendo tal ultimo nell’incapacità di programmare liberamente le proprie scelte d’investimento che costituiscono valori costituzionalmente garantiti come dimostra l’univoco dato testuale sia dell’art. 13 Cost, sia dell’art. 41 Cost. secondo cui “L'iniziativa economica privata è libera”. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Il danno, conseguente alla compressione della libertà d’impresa o libertà di autodeterminazione dell’individuo con riguardo alla propria sfera patrimoniale - di cui, nella logica del danno-conseguenza - si impone la prova, non avrà natura necessariamente non patrimoniale. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

L’accoglimento della pretesa risarcitoria presuppone un adeguato assolvimento dell’onere probatorio da parte del danneggiato che potrà dedurre e provare, se imprenditore, l’impossibilità di ampliare il proprio capitale fisso o di dilatare le dimensioni organizzative dell’impresa; se individuo, privo del suddetto status, l’impossibilità di assicurare una diversa destinazione al proprio capitale; a tal fine, essendo sufficiente dedurre fatti (e atti) idonei a dimostrare la suddetta compromissione, allegando, ad esempio, un progetto di ampliamento della propria impresa, rimasto inattuato oppure una trattativa per la vendita del bene inesorabilmente naufragata. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata) 

In considerazione della residualità della nullità virtuale, si deve prediligere la tesi della nullità per illiceità della causa, proprio perché lo schema della compravendita immobiliare viene piegato al fine di un risultato illecito, ovvero il conseguimento di un’utilità economica usuraia, sub specie del trasferimento immobiliare. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata) 

Nella vigenza del quadro normativo anteriore alla novella del 1996,  che ha obiettivato il reato di usura, epurandolo, nella sua fattispecie base da connotati soggettivistici - era già invalsa la prassi di ritenere la nullità del negozio usurario per illiceità della causa ovvero per contrarietà alla norma imperativa penale (c.d nullità virtuale). (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Nella vigenza del quadro normativo anteriore alla novella del 1996, l'elemento caratterizzante il delitto di usura consiste(va) in un comportamento diretto ad operare sulla determinazione della volontà del contraente bisognoso, a differenza della fattispecie civilistica della rescissione del contratto per lesione, nella quale elemento sufficiente è la semplice consapevolezza da parte del contraente avvantaggiato di trarre una sproporzionata utilità economica in conseguenza dello stato di bisogno della controparte. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

La sentenza penale, di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p – per quanto inidonea, non contenendo un positivo accertamento della responsabiità penale di chi patteggia - ad esplicare efficacia di giudicato nel processo civile, promosso ai fini del risarcimento del correlato danno - costituisce un rilevante elemento di prova per il giudice di merito, per cui tal ultimo, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, seppur indiziaria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, e il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Antonio Ivan Natali


Il testo integrale


 


Testo Integrale