Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6817 - pubb. 16/01/2012

Nuova relazione more uxorio e perdita dell’assegno di mantenimento

Tribunale Lamezia Terme, 01 Dicembre 2011. Est. Danise.


Separazione – Assegno in favore del coniuge debole – Nuova convivenza more uxorio – Diritto del coniuge onerato ad una riduzione/eliminazione dell’assegno – Sussiste.



Il principio di solidarietà costituzionale, richiamato anche dall’art. 143 c.c., impone ai coniugi separati, ancorché non più legati dal vincolo matrimoniale, di avere riguardo alle condizioni di vita dell’ex partner, quanto meno come persona umana. Orbene, è noto che il coniuge che intraprende una nuova convivenza trae dei benefici economici, se non altro in quanto può condividere le spese di ordinaria amministrazione (vitto, alloggio e relativi oneri), al contrario del coniuge rimasto solo, il quale deve affrontare, oltre alle spese di ordinaria amministrazione, anche quelle relative al mantenimento dell’ex coniuge e degli eventuali figli. Pertanto, nel caso in cui il coniuge avente diritto all’assegno instauri una nuova relazione di fatto, qualificabile come convivenza more uxorio, il coniuge onerato ha diritto alla soppressione o riduzione dell’assegno di mantenimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 1 l. fall.


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