Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6120 - pubb. 18/07/2011

Clausola meramente potestativa e responsabilità del mediatore immobiliare

Tribunale Pavia, 18 Maggio 2011. Est. Balba.


Obbligazioni contratti - Clausola sospensiva potestativa nullità.

Responsabilità civile - Responsabilità del mediatore immobiliare - Contenuto del contratto - Clausola sospensiva potestativa - Fattispecie.



Il patto apposto ad un contratto di compravendita immobiliare con cui la vendita dell’immobile viene condizionata al reperimento di diverso immobile di gradimento dei promittenti venditori costituisce clausola meramente potestativa da ritenersi nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

Il mediatore in quanto operatore qualificato è tenuto a riconoscere la natura meramente potestativa della suddetta clausola incorrendo, in mancanza, in responsabilità ex art. 1337, 1338 e 1759 c.c.. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)


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