Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4158 - pubb. 09/05/2011

Valore della testimonianza de relato ex parte, prove atipiche e valore probatorio della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile

Tribunale Piacenza, 28 Aprile 2010. Est. Morlini.


Prova testimoniale - Testimonianza de relato ex parte - Valore probatorio - Valore indiziario - Esclusione - Rilevanza processuale - Esclusione.

Prove civili - Prove atipiche - Efficacia probatoria - Presunzioni semplici - Argomenti di prova.

Prova civile - Sentenza di patteggiamento - Elemento di prova nel giudizio civile - Elemento sul quale fondare in via esclusiva il convincimento - Dovere del giudice civile di motivare l'intenzione di disconoscere l'efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento.



La testimonianza de relato ex parte, se considerata di per sé sola e senza il conforto di altri elementi, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e la sua rilevanza processuale è sostanzialmente nulla. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Le prove atipiche, cioè quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge, sono ammissibili nell’ordinamento civilistico ed hanno un’efficacia probatoria di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Il giudice civile può fondare il proprio convincimento anche su una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., quale indiscutibile elemento di prova che ben può essere utilizzato, anche in via esclusiva, dal giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere l’efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento, ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali l’imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, ritenendo di non procedere al proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


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