Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30909 - pubb. 26/03/2024

Determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis

Cassazione civile, sez. III, 21 Febbraio 2024, n. 4658. Pres. Travaglino. Est. Scoditti.


Danno biologico in caso di morte non immediata del danneggiato - Risarcimento - Liquidazione - Criteri - Commisurazione all'invalidità temporanea - Fondamento - Fattispecie



La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della morte intervenuta, a causa di precedente contagio da emotrasfusioni infette, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla diagnosi di cirrosi epatica da HCV, aveva liquidato il danno biologico invocato iure hereditatis dagli attori rapportandolo all'invalidità permanente, anziché all'invalidità temporanea). (massima ufficiale)




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