Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30843 - pubb. 15/03/2024

Autoveicoli in esenzione daziaria e residenza extra UE

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 06 Marzo 2024, n. 6075. Pres. Fuochi Tinarelli. Est. D'Aquino.


Residenza del contribuente al di fuori dell’Unione - Convenzione di Istanbul - Esenzione dal dazio



Ammissione temporanea di autoveicoli in esenzione daziaria e residenza extra UE.


[Nella specie, il giudice di appello ha accertato in fatto che il contribuente è cittadino libico, sposato con una cittadina dell’Unione, domiciliato in Polonia in virtù di permesso di soggiorno biennale; ha, poi, accertato in fatto il giudice di appello che in Libia vivono e studiano le figlie del contribuente. Ha, infine, aggiunto il giudice di appello che l’indicazione del domicilio in Polonia sia dovuta a motivazioni estrinseche («per motivi di sicurezza»), sicché l’indicazione del domicilio polacco non possa ritenersi decisivo ai fini della prova della residenza del contribuente in Polonia, non essendo equiparabile il permesso di soggiorno a un certificato di residenza, se non in termini di domiciliazione temporanea e non abituale («un permesso di soggiorno non è necessariamente equivalente a un certificato di residenza ma semplicemente indicante un domicilio quando il titolare si trova nel paese»). Sulla base della (conseguente) abituale residenza del contribuente al di fuori dell’Unione, il giudice di appello ha, poi, applicato correttamente la Convenzione di Istanbul, ritenendo che nei confronti dei cittadini extra UE il regime dell’ammissione temporanea possa essere applicato solo ove accertata la permanenza sul territorio doganale del «veicolo per più di sei mesi, anche non continuativi, nell’arco di un anno».] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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