Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30837 - pubb. 14/03/2024

La Cassazione sugli oneri della prova nelle cessioni in blocco

Cassazione civile, sez. I, 29 Febbraio 2024, n. 5478. Pres. De Chiara. Est. Campese.


Cessioni in blocco – Prova – Mera notificazione



Ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova


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