Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30827 - pubb. 13/03/2024

Tribunale di Imperia: il termine fissato per la concessione delle misure protettive non riguarda misure determinate riguardanti singoli creditori necessarie a non pregiudicare la contrattazione

Tribunale Imperia, 20 Febbraio 2024. Est. Cappello.


Misure protettive e cautelari - Distinzione - Durata



L’impostazione volta a distinguere le misure protettive e quelle cautelari sulla base del potere di iniziativa (le prime proprie del debitore e le seconde riservate ai creditori) non appare coerente con l’impianto normativo il quale non opera alcuna diversificazione in tal senso, così come non appare condivisibile la tesi di una preclusione per il debitore a richiedere misure cautelari volte a paralizzare le azioni esecutive e concorsuali di alcuni creditori, motivata dal rischio di aggirare il termine fissato per la concessione delle misure protettive, ex art. 8 e 19 c. 5 CCI.


Tale termine perentorio deve essere, invece, circoscritto alle sole “misure protettive” che costituiscono un ombrello generalizzato a garanzia della conservazione del patrimonio del creditore nella fase iniziale delle trattative non potendosi escludere la possibilità di concedere misure determinate e riguardanti singoli creditori qualora queste si rendano necessarie a non pregiudicare la contrattazione (e i risultati già conseguiti, nel caso di trattative avanzate). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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