Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30783 - pubb. 06/03/2024

Quando il 'coobbligato' non è l’obbligato principale e può dunque eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c.

Tribunale Padova, 15 Novembre 2023. Est. Cantelli.


Contratto di mutuo – Credito al consumo – Coobbligato – Obbligato solidale – Definizione – Garante



In tema di contratto di mutuo, il generico richiamo alla disciplina della solidarietà non è di per sé sufficiente perchè un determinato soggetto che l’abbia sottoscritto assuma la veste di obbligato principale, dovendosi, invece, valutare in concreto la sua posizione.


[Nel caso di specie, il Tribunale di Padova ha ritenuto che uno dei due sottoscrittori del contratto di mutuo, benché definito nel contratto quale obbligato solidale, fosse in realtà un garante con facoltà di eccepire la decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c..] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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