Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30739 - pubb. 28/02/2024

Banche Venete: procedibilità delle domande di impugnativa negoziale e di accertamento negativo del credito nei confronti di impresa bancaria soggetta a LCA. Divieto ex art. 2358 c.c. nei confronti della società cooperativa

Appello Venezia, 13 Febbraio 2024. Pres., est. Rizzieri.


Banche popolari venete – Acquisto di azioni c.d. baciate – Procedibilità domanda – Prova del collegamento e ammissibilità testimonianze – Nullità – Liquidazione coatta amministrativa – Accertamento negativo del credito



L’art. 83, 3° comma, t.u.b. dev’essere interpretato conformemente al disposto dell’art. 52 l. fall., ossia nel senso che solo le pretese creditorie o restitutorie, esercitate in giudizio, divengono improcedibili a seguito dell’apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di accertamento della nullità di contratti o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia valere un diritto alla restituzione di somme di denaro.


Diversamente non si spiegherebbe perché le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa sarebbero esercitabili davanti al tribunale (v. ultima parte dello stesso 3° co. dell’art. 83, secondo cui “per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”), mentre le azioni che non riguardano il passivo dell’impresa, né derivano dal fallimento, non potrebbero venire esercitate davanti all’autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, diverrebbero improcedibili. Tale assunto determinerebbe una sorta d’immunità giudiziaria che si porrebbe in palese contrasto con l’art. 3 e con l’art. 24, 1° comma, della Costituzione.


La prova orale non può ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 2722 c.c. allorquando i testimoni non sono stati chiamati a deporre su patti aggiunti o contrari ai contratti bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della banca e sulle loro richieste: cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici, idonei a dimostrare il loro collegamento e il significato della complessiva operazioni economica.


La contestualità tra erogazione del mutuo e addebito del prezzo per il corrispettivo dell’acquisto delle azioni della Banca esclude che il mutuo fosse utilizzabile per altre finalità, superandosi così il dato formale per cui non era contemplato in contratto un vincolo di utilizzo.


Non vi sono ragioni di incompatibilità del divieto di cui all’art.2358 c.c. con la struttura cooperativa della banca, ed anzi l’esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale sottesa al divieto suddetto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l’effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa. In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società che nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità. Il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie stabilito dall’art.2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell’effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talchè è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l’acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato. (Andrea Bertuzzo) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Andrea Bertuzzo del Foro di Vicenza


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