Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30700 - pubb. 23/02/2024

Cassazione e Cessione in blocco: il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto

Cassazione civile, sez. III, 06 Febbraio 2024, n. 3405. Pres. Sestini. Est. Tassone.


Cessione in blocco di crediti - Prova - Notificazione della detta cessione - Accertamento complessivo delle risultanze di fatto



In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova


Testo Integrale