Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30688 - pubb. 22/02/2024

Il deposito di un’istanza di liquidazione giudiziale preclude al debitore l’accesso alla composizione negoziata

Tribunale Bergamo, 23 Gennaio 2024. Pres. Panzeri. Est. Fuzio.


Composizione negoziata della crisi d'impresa - Deposito di un’istanza di liquidazione giudiziale - Preclusione



Ai sensi dell’art. 25-quinquies CCI, il deposito di un’istanza di liquidazione giudiziale a carico della società debitrice preclude in via definitiva alla stessa la possibilità di accedere alla composizione negoziata (e, conseguentemente, di chiedere la conferma delle misure protettive richieste con l’istanza ex art. 17 CCI).


In tal senso depone il tenore letterale della norma, la quale preclude all’imprenditore la presentazione di istanza ai sensi dell’art. 17 CCI “in pendenza di ricorso presentato ai sensi dell’art. 40”: la norma richiamata, che disciplina la domanda di accesso al procedimento unitario per la regolazione della crisi e dell’insolvenza e per la liquidazione giudiziale, prevede espressamente che detto ricorso possa essere presentato, oltre che dal debitore anche da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa e dal pubblico ministero. Il rinvio operato dall’art. 25-quinquies CCI all’art. 40, pertanto, in assenza di espressa limitazione alle ipotesi in cui il ricorso è depositato dal debitore, non può che essere inteso come riferito a tutti i ricorsi, da chiunque depositati ai sensi dell’art. 40 CCI. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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