Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30594 - pubb. 08/02/2024

Sul criterio di 'utilità rilevanti' ex art. 283 CCII ed il suo corretto utilizzo

Tribunale Rimini, 23 Gennaio 2024. Est. Miconi.


Esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII - Valutazione di rilevanza - Criterio di calcolo - Riferimento alle sole utilità sopravvenute e non attuali - Sussistenza



Il secondo comma dell’art. 283 CCII fissa un criterio di calcolo idoneo esclusivamente per la “valutazione di rilevanza” delle utilità sopravvenute: nel primo comma si menzionano le “utilità rilevanti” solo a proposito delle sopravvenienze, mentre l’assenza di utilità dirette o indirette, anche prospettiche, da offrire ai creditori (e non semplicemente da destinare ad una procedura liquidatoria) richiede una valutazione caso per caso da parte del Giudice, in relazione alla concreta situazione familiare e di vita del sovraindebitato, valutazione nella quale devono necessariamente rientrare situazioni - ad es., lo stato di salute del debitore o dei suoi familiari - che non trovano alcuno spazio nel calcolo automatico descritto nel secondo comma della norma in commento (calcolo del quale, se applicato anche per la valutazione delle utilità originarie, va predicata la incongruenza pratica ed anche la iniquità). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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