Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30419 - pubb. 13/01/2024

Il Tribunale di Brindisi sul titolo esecutivo complesso di formazione stragiudiziale

Tribunale Brindisi, 30 Novembre 2023. Est. Natali.


Titolo esecutivo c.d. complesso - Art. 474, comma 2, c.p.c. - Dato testuale - Mancata previsione


Titolo esecutivo c.d. complesso di formazione giudiziale - Ammissibilità


Titolo esecutivo c.d. complesso di formazione stragiudiziale - Ammissibilità


Titolo esecutivo c.d. complesso di formazione stragiudiziale - Obblighi formali - Configurabilità



L’art. 474, comma 2, c.p.c. consegna un modello di titolo esecutivo, unisussistente o monostrutturato perché uno actu perficitur, non prevedendo che lo stesso possa essere integrato da una fattispecie complessa e a formazione progressiva, comprensiva di una serie di elementi.


Nell’ipotesi di titoli esecutivi di formazione giudiziale, per principio interpretativo consolidato si ritiene che, nell’ipotesi che un’ordinanza o una sentenza venga riformata, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti fra le parti, ciascuna consacrata da un diverso titolo giudiziale, il titolo legittimante all’esecuzione non rimanga necessariamente quello originario e ciò, in quanto la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorre nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere in executivis dell’opposta.


Per quanto concerne i titoli di formazione stragiudiziale deve ritenersi che non vi siano preclusioni logiche o giuridiche perché il titolo esecutivo si concretizzi in una successione di atti giuridici, convergenti a delineare il contenuto dell’obbligo (nel caso di specie, consistenti nel collegamento fra un contratto di mutuo (assistito dalla fideiussione dell’opponente) e la successiva surrogazione volontaria, entrambi redatti per atto pubblico); una conclusione diversa, ovvero che diversificasse, per le due ipotesi, la logica di ricostruzione del titolo, ponendosi in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., oltre che con quello di ragionevolezza che, nato dall’alveo proprio del primo, ha finito per acquisire autonomia operativa e valenza generale composita.



In conformità al dettato dell’art. 474 cpc, l’atto (fattispecie unisussistente) o gli atti (fattispecie complessa) in cui si articola la fattispecie devono essere rivestiti dalla forma pubblica o almeno di quella della scrittura privata autenticata. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)




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