Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29962 - pubb. 24/10/2023

Procura conferita dalla titolare del credito alla società servicer, criterio di indicazione dei rapporti sottesi e nullità per indeterminatezza dell'oggetto

Tribunale Caltanissetta, 10 Ottobre 2023. Est. Lauricella.


Oggetto della procura – Indicazione dei poteri della società procuratrice incaricata dei servizi di servicing – Insufficienza – Necessità di indicazione espressa o necessaria individuabilità dei crediti oggetto della procura – Criteri selettivi categorici o di rinvio ai crediti costituenti oggetto del contratto di mandato con rappresentanza – Il criterio dei crediti rilevanti – Inidoneità del concetto di credito rilevante ai fini sufficiente circoscrizione aprioristica dell’oggetto della procura – Nullità del mandato per indeterminatezza dell’oggetto e sospensione dell’esecuzione forzata



In tema di mandato con rappresentanza, non è sufficiente indicare anche tassativamente i poteri conferiti al mandatario ma è altresì necessario circoscrivere i rapporti o gli affari e dunque, nelle controversie bancarie, i crediti che ne formano oggetto.


È ammissibile la procura conferita dalla titolare del credito alla società servicer che indichi quale oggetto del contratto tutti i crediti o anche i crediti anomali di titolarità della mandante medesima.


In tema di mandato con rappresentanza conferita per procura relativa all’esercizio dei servizi di servicing da parte di una società incaricatane in nome e per conto della società attualmente titolare del credito azionato esecutivamente, il riferimento al criterio selettivo di crediti rilevanti è inidoneo a circoscrivere adeguatamente l’oggetto della procura.


La rilevanza di un credito deteriorato, connessa all’importanza dell’affare oggetto di procura, integra un concetto sfumato, dal momento che non viene indicato un range quantitativo di operatività come il valore minimo e massimo del rapporto da gestire di tale classificazione, né risulta chiaro se la rilevanza sia riferita alla capacità patrimoniale del contraente-cliente o piuttosto alla sfera delle potenzialità operative a patrimoniali dell’Istituto mutuante.


La conseguenza è la nullità della procura per indeterminatezza dell’oggetto del contratto in violazione del combinato disposto degli articoli 1346 e 1418, c.c. e la sospensione dell’espropriazione forzata immobiliare ex articolo 624 c.p.c.. (Nicola Mercatali) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Nicola Mercatali


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