Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29884 - pubb. 11/10/2023

Contratto di conto corrente bancario stipulato con istituto di credito della Repubblica di San Marino e normativa applicabile

Tribunale Ancona, 30 Novembre 2022. Est. Mencarelli.


Opposizione a decreto ingiuntivo - Contratto di conto corrente bancario - Determinazione degli interessi ultralegali ex art. 1284 c.c. con clausola uso piazza - Contratto stipulato in data anteriore al 1.1.2008 - Nullità - Disapplicazione della normativa sammarinese per contrarietà all'ordine pubblico ed applicazione dell'art. 117 TUB



L'ambito dei rapporti tra diritto interno e diritto straniero deve essere valutato alla stregua delle norme contenute nella Convenzione di Roma del 19.6.1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.


In caso di contratto di conto corrente stipulato con istituto di credito straniero (Repubblica di San Marino) trova applicazione l'art. 5, comma 2 della richiamata convenzione, avendo il contratto collegamento più stretto col paese in cui la banca deve fornire la prestazione caratteristica, trovando tuttavia limite interno fissato dalla Convenzione all'art. 16 secondo cui la legge straniera non è applicabile se tale manifestazione sia incompatibile con l'ordine pubblico.


È nulla per contrarietà all'ordine pubblico la clausola contenuta nel contratto di conto corrente stipulato in data anteriore al 1 gennaio 2008 con istituto di credito della Repubblica di San Marino nella quale il saggio e la misura degli interessi ultralegali ex art. 1284 c.c. sono determinati mediante rinvio al c.d. uso piazza, con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB. (Gianluca Spinsanti) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Gianluca Spinsanti


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