Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29577 - pubb. 02/08/2023

Responsabilità da prospetto della società di revisione

Appello Ancona, 28 Marzo 2023. Pres. Marcelli. Est. De Nisco.


Offerta al pubblico di titoli – Responsabilità da prospetto non veritiero – Qualificazione come responsabilità solidale o parziaria – Responsabilità solidale – Sussiste



In tema di offerta al pubblico di titoli, l'ottavo comma dell'art. 94 TUF - nella formulazione vigente dal 09/04/2014 al 10/03/2021-, nell'individuare i soggetti passivi di una eventuale azione di responsabilità da prospetto non veritiero, individua, oltre all'emittente, all'offerente e al garante, una ulteriore categoria, nella quale rientrano “le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto”: trattasi di una categoria aperta, idonea a ricomprendere tutti coloro che hanno determinato o concorso a determinare la formazione del dato informativo inserito nel prospetto, nella quale può essere ricompresa la società di revisione contabile, in considerazione della natura imprescindibile della certificazione del bilancio da essa operata ai fini stessi della presentazione dell'offerta; non può infatti essere esclusa la responsabilità della società di revisione in relazione al giudizio espresso sui dati contabili dell’emittente, non potendosi mettere in dubbio la sua incidenza sul mercato finanziario anche in ragione alla funzione di garanzia riconosciuta dal nostro ordinamento e in particolare dal d.lgs 39/2010.


L'art. 94, 8º comma, TUF - nella formulazione vigente dal 09/04/2014 al 10/03/2021 -, nella parte in cui dispone che “le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono soltanto con riferimento alle parti di rispettiva competenza”, va interpretato, in conformità alle previsioni della direttiva Prospetto e al relativo regolamento di attuazione n. 809/2004, nel senso che alcuni soggetti non siano responsabili per l'intero contenuto del prospetto, ma solamente per alcune parti essa, distinguendosi quindi l'ipotesi in cui l'informazione sia di competenza esclusiva di una parte, rientrando nella sua sfera esclusiva di controllo, da quella in cui l'informazione è riconducibile a condotte diverse che, seppure autonome, concorrono a propalare dati non veritieri o non corretti. In tale seconda ipotesi i soggetti che partecipano alla redazione del prospetto non possono non essere ritenuti responsabili solidalmente per le informazioni contenute nella relativa parte del prospetto. (Annalisa Gianfelice) (riproduzione riservata)



Segnalazione della Dott.ssa Annalisa Gianfelice, Consigliere presso la Corte di Appello di Ancona


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