Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29415 - pubb. 04/07/2023

Concordato preventivo: interpretazione dell'art. 112 CCI alla luce della Direttiva Insolvency

Tribunale Bergamo, 11 Aprile 2023. Pres., est. De Simone.


Concordato preventivo - Omologazione - Interpretazione dell'art. 112 CCI alla luce della Direttiva Insolvency



Alla luce dell’articolo 11 della Direttiva Insolvency, il 2° comma lett. D dell’art. 112 CCI va così interpretato: il Tribunale omologa il concordato se, fatte salve le altre condizioni, la proposta è stata approvata “da almeno una classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.


La ratio della norma è quella di favorire al massimo la ristrutturazione trasversale dei debiti, in una logica di continuità aziendale, che consenta di riammettere nel mercato l’impresa in crisi e di mantenere i posti di lavoro in essa impiegati; tuttavia per ottenere l’omologazione con l’approvazione dell’autorità giudiziaria e quindi al di fuori di una logica di autonomia negoziale fra debitore e di suoi creditori, occorre, quale requisito minimo, quello della approvazione della proposta da parte di almeno una classe di creditori privilegiati, che sia per così dire “maltrattata” nella proposta concordataria e pur tuttavia sia fiduciosa nella bontà della proposta di “rilancio” dell’impresa (art. 112, 2° comma, lett. D, del CCI). Allo stesso tempo la medesima norma tutela ciascuno dei creditori dissenzienti, garantendo loro un trattamento non inferiore a quello, a cui potrebbero aspirare nel caso di liquidazione giudiziale (art. 112, 2° comma, lett. A, del CCI). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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