Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29392 - pubb. 29/06/2023

Tribunale di Bergamo: il credito del professionista che ha assistito il debitore nel concordato non prevale su quello dei creditori ipotecari

Tribunale Bergamo, 14 Maggio 2023. Est. De Simone.


Concordato preventivo - Credito dei professionisti che hanno assistito il debitore preparando e allestendo il concordato - Prededuzione - Prevalenza sui crediti ipotecari - Esclusione



I crediti assistiti da prelazione su beni determinati – in virtù di pegno o ipoteca – non hanno interesse allo svolgimento di attività liquidatorie differenti da quelle concernenti i beni sui quali sono legittimati a far valere la prelazione.


Tali creditori non devono quindi essere onerati delle relative spese, al netto di una quota di quelle generali e ferma restando la partecipazione agli esborsi concretamente necessari alla liquidazione dei beni di loro interesse, secondo un criterio proporzionale, ricavabile in linea di principio dalle previsioni degli artt. 109 co. 2 e 111-ter co. 3 l. fall..


Da tali principi consegue che il credito dei professionisti che hanno assistito il debitore preparando e allestendo il concordato, sebbene di natura prededucibile, non può considerarsi connesso alla gestione della procedura essendo consequenziale ad una attività resa nel contesto di una procedura concorsuale strettamente connessa a quella fallimentare, ma non già nell’interesse della massa, bensì dell’imprenditore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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