Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29344 - pubb. 21/06/2023

Concordato semplificato: norme applicabili alla attività di liquidazione e controllo del liquidatore

Tribunale Bergamo, 26 Aprile 2023. Pres. De Simone. Est. Randazzo.


Concordato semplificato - Liquidazione dell'attivo - Modalità - Applicazione delle norme della liquidazione giudiziale - Ruolo del liquidatore - Controllo del liquidatore



L’iter liquidatorio del concordato semplificato deve essere attuato nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale, dato il rinvio normativo alle disposizioni che regolano le vendite in sede di liquidazione giudiziale.


Con particolare riferimento alla mancanza di garanzie sui tempi di esecuzione del piano e sulle modalità di soddisfacimento nella misura nello stesso indicata, va rilevato che l’art. 118 CCI (applicabile anche al concordato semplificato) garantisce che il soddisfacimento delle pretese creditorie sia allineato a quanto previsto dal piano: in caso di disallineamento, è, infatti, possibile attivare le tutele e i presìdi procedurali ivi previsti, sollecitando un rafforzamento della vigilanza da parte del liquidatore, che, comunque, ha il dovere di riferire prontamente al tribunale.


Lo stesso dicasi con riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione del piano: l’articolo 118 CCI si riferisce, infatti, anche al dovere del liquidatore di riferire al tribunale di ogni ritardo o impedimento frapposto dal debitore nell’esecuzione del piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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