Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2858p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Piacenza, 29 Ottobre 2010. .


Appropriazione indebita di denaro da parte del promotore finanziario – Pagamento in contanti o mediante assegno al portatore – Concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 – Esclusione.



Non dà luogo ad un’ipotesi di concorso di colpa del danneggiato la circostanza che il pagamento al promotore avvenisse in contanti, in violazione della normativa sui rapporti tra investitore e promotore finanziario, che prevede, quale esclusiva modalità di pagamento al promotore, soltanto assegni o altri titoli di credito non trasferibili, intestati all’intermediario, oppure ordini di bonifico o ancora strumenti finanziari all’ordine, comunque intestati all’intermediario, trattandosi di norme che impongono un obbligo di comportamento gravante sul promotore, per di più posto proprio a tutela del cliente-investitore; e ciò anche ove il cliente fosse consapevole della violazione posta in essere dal promotore, salvo il caso in cui tra i due soggetti vi sia stata una vera e propria collusione.
Nemmeno può assumere rilevanza, il pagamento di una somma superiore a L. 20.000.000 mediante un assegno emesso al portatore, in violazione della normativa antiriciclaggio all’epoca vigente (L. 5.07.1991, n. 197); infatti, in base al c.d. principio di causalità giuridica, perché si configuri un illecito civile non è sufficiente l’accertamento dell’avvenuta violazione di norme o di regole di diligenza e prudenza, ma è anche necessario che tale violazione abbia causato (o, quanto meno, concorso a causare) l’evento dannoso; in particolare, in caso di violazione di norme specifiche, è necessario che il danno verificatosi costituisca concretizzazione di quel rischio specifico che la norma prudenziale violata mira ad evitare. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)