Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1743 - pubb. 01/06/2009

Diritto di satira e ampiezza della scriminante

Tribunale Piacenza, 26 Maggio 2009. Est. Morlini.


Diritto di cronaca – Satira politica – Diritto di rilevanza costituzionale – Definizione – Distinzione tra diritto di cronaca e satira – Scriminante – Condizioni.



La satira, diritto di rilevanza costituzionale fondato sul disposto dell’art. 21 Cost., non è cronaca di un fatto, ma riproduzione ironica, paradossale e surreale, di una situazione anche inverosimile e dipinta con iperboli ed espressione di un giudizio sul fatto, che necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili e che per definizione non si presta ad una dimostrazione di veridicità, e ben può essere svolto con modalità polemiche, corrosive ed impietose. Pertanto, anche nel caso di satira, come nel caso della critica, l’ambito della scriminante è più ampio rispetto al diritto di cronaca, ed ancora più ampio lo è nel caso di satira politica, non applicandosi il parametro della verità della notizia, ma solo il limite dell’interesse pubblico e della continenza, essendo esclusa dall’ambito operativo della scriminante la sola satira posta in essere con modalità di gratuita ed insultante aggressione, esplicitata in modo volgare e ripugnante, che non rispetti i valori fondamentali della persona e si estrinsechi in una invettiva finalizzata al disprezzo ed al dileggio della persona in quanto tale, colpendone senza ragione la figura morale. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi


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