Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17065 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Pavia, 16 Marzo 2017. .


Intermediazione finanziaria – Analisi dell’adeguatezza dell’investimento – Criteri – Obblighi informativi a carico dell’intermediario



Le scarne e generiche dizioni “obiettivi di investimento non rilasciati”, “titolo a rischio”, “attenzione: ordine al meglio”, non possono considerarsi informazioni adeguate sulla natura e sui rischi dell'operazione, perché non illustrano con chiarezza né le caratteristiche del titolo, né per quali ragioni il medesimo sarebbe a rischio, né quali implicazioni derivino dal mancato rilascio degli obiettivi di investimento e dal c.d. Ordine al meglio.

Proprio perché l'investitore non aveva rilasciato le informazioni di profilazione, la banca, ricevuto l'ordine di acquisto, avrebbe dovuto informarlo della inadeguatezza dell'operazione, ed acquisire, in caso di conferma della volontà di procedere, un ulteriore ordine scritto ove fosse atato fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. (Gaia Matteini) (riproduzione riservata)