Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16586 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bergamo, 24 Novembre 2016. .


Concordato preventivo - Atti in frode - Individuazione - Criterio - Impatto che la condotta abbia avuto sulla causazione della crisi e, soprattutto, sull'entità della stessa



La necessità di armonizzazione dei principi della norma di cui all’art. 173 legge fall. in tema di atti in fronde con il sistema vigente che ha visto la soppressione del requisito della meritevolezza passa per una soluzione che finisca per circoscrivere la sfera di applicabilità dell'art. 173, comma 1, legge fall. a quei soli comportamenti che, per gravità ed importanza, siano tali da rendere illegittimo il ricorso da parte dell'imprenditore al concordato preventivo ed il criterio per selezionare la rilevanza degli "altri atti di frode" non può che dipendere dall'impatto che la condotta in esame abbia avuto sulla causazione della crisi e, soprattutto, sull'entità della stessa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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