Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16127 - pubb. 09/11/2016

Divisione di cortile di proprietà comune fra più unità immobiliari o edifici

Tribunale Mantova, 25 Ottobre 2016. Est. Bernardi.


Comunione – Divisione di cortile di proprietà comune fra più unità immobiliari o edifici – Disciplina di cui agli artt. 1117 bis e 1119 c.c. – Applicabilità – Conseguenze

Mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. 28/2010 – Comunicazione a mezzo legale di non adesione all’invito alla mediazione – Mancata partecipazione all’incontro della parte costituita – Giustificazione – Insussistenza

Condanna al pagamento della sanzione di cui all’art. 8 del d. lgs. 28/2010 – Esito della lite – Irrilevanza



I rapporti concernenti il cortile di proprietà comune fra più unità immobiliari o edifici risultano regolati, per effetto del richiamo operato dalla norma di cui all’art. 1117 bis c.c., dagli artt. 1117 c.c. e segg. sicché, ove venga chiesta la divisione di tale tipo di cespite, trova applicazione il disposto di cui all’art. 1119 c.c. anche se la situazione di comproprietà sia sorta anteriormente all’entrata in vigore della legge 11-12-2012 n. 220.(Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La mancata partecipazione della parte all’incontro fissato dall’organismo di mediazione ai sensi dell’art. 8 del d. lgs. 28/2010, non è giustificata dal mero invio di comunicazione da parte del proprio legale che essa non intende aderire al tentativo di mediazione, dovendo lo stesso essere effettivo e, quindi, potendo concretamente esplicarsi solo nel caso in cui vi sia stata la diretta partecipazione della parte, personalmente ovvero tramite un suo legale munito di mandato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La sanzione prevista per la mancata ingiustificata partecipazione al tentativo di mediazione prescinde del tutto dall’esito della lite sicché essa può essere irrogata anche nei confronti della parte risultata non soccombente, dovendosi escludere l’applicazione della norma di cui all’art. 91 c.p.c. e ciò in quanto il legislatore, nell’intento di garantire la ragionevole durata del processo, ha voluto favorire la definizione in via stragiudiziale di taluni tipi di controversie ed evitare il sistematico ricorso alla giustizia ordinaria, imponendo a ciascuna parte l’onere di partecipare attivamente alla mediazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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