Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15994 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ancona, 11 Dicembre 2016. .


Concordato preventivo – Finanziamenti – Mantenimento delle linee autoliquidanti – Prosecuzione dei rapporti – Esecuzione – Autorizzazione – Esclusione



Gli atti di esecuzione dei contratti posti alla base delle c.d. linee autoliquidanti di cui all'art. 182-quinquies, comma 3, legge fall. sono atti di ordinaria amministrazione che, come tali, non debbono essere autorizzatati; essi, infatti, non comportano la stipulazione di nuovi finanziamenti in quanto danno luogo a mere variazioni all’interno di una provvista già concessa.

La disposizione contenuta nell’art. 182-quinquies, comma 3, ultimo periodo, legge fall. ha funzione esemplificativa del tipo di finanziamenti ai quali l’impresa in concordato prenotativo può accedere in via d’urgenza, e non anche la funzione di introdurre il principio della cessazione, con la domanda di concordato, della efficacia dei contratti autoliquidanti in essere e dell’obbligatorietà dell’autorizzazione alla prosecuzione; va, infatti, tenuto presente che la ratio delle modifiche di cui all’art. 182-quinquies legge fall. è quella di facilitare all’impresa in concordato continuativo l’assunzione di finanziamenti al fine di favorire la conservazione dell’azienda e non quello di restringere l’accesso a risorse finanziarie di cui la debitrice già usufruisce. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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