Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15699 - pubb. 06/09/2016

Nullità del ruolo contenuto nella cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione

Commissione tributaria regionale Ancona, 26 Agosto 2016. Est. Di Virgilio.


Nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione – Mancata prova da parte dell’Ufficio della qualifica di Direttore firmatario del ruolo – Mancata produzione della delega alla firma – Violazione degli artt. 12, comma IV DPR 602/1973, 42, I comma, DPR 600/73, 21 septies L. 241/1990 e 21 octies L. 241/1990 – Tardività dell’appello da parte dell’Ufficio delle Entrate – Violazione dell’art. 51, comma I, D.L.vo 546/92 – Validità della notificazione a mezzo PEC della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve – Applicabilità dell’art. 4 DPR 68/2005 – Condanna alle spese a carico dell’Ufficio delle Entrate



La Commissione Tributaria Regionale di Ancona – Sez. VI – Pres. Dott. Libero ZINNO – con sentenza nr. 534/2016 pubblicata in data 26 Agosto 2016, respingeva il ricorso dell’Ufficio annullando il ruolo contenuto nella cartella esattoriale poiché sottoscritto da un soggetto privo della qualifica dirigenziale e senza che lo stesso Ufficio avesse fornito la  prova di una valida delega. La CTR di Ancona, in conformità all’arresto della Suprema Corte con le sentenze nn. 22810, 22800 e 22803 del 09 Novembre 2015, ha ritenuto che, a seguito della contestazione della firma da parte del contribuente, è onere dell’Ufficio provare la qualifica del soggetto firmatario del ruolo, o in alternativa, dare la prova dell’esistenza di una valida delega (Conf. 22803 del 09.11.2015 CTR di Palermo con Sent. nr. 965/21/16 e dalla CTP di Enna nr. 1318/01/2015).
Sempre la CTR di Ancona precisava, altresì, che la notifica ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione dell’appello è valida anche se effettuata a mezzo PEC ai sensi dell’art. 4 del DPR 68/2005; pertanto il ricorso da parte dell’Ufficio era tardivo. (Diego Cuccù) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Diego Cuccù – Studio Legale Tributario


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