Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15482 - pubb. 12/07/2016

Antieconomicità della procedura di espropriazione forzata, interessi tutelati e recupero delle spese

Tribunale Pavia, 07 Luglio 2016. Est. Balba.


Espropriazione forzata - Art. 164 bis disp. att. c.p.c. - Interpretazione - Antieconomicità della procedura - Tutela del buon andamento della giustizia - Tutela dell’interesse del debitore - Esclusione

Espropriazione forzata - Art. 164 bis disp. att. c.p.c. - Interpretazione - Ragionevole soddisfacimento - Soddisfazione del credito - Recupero delle spese - Esclusione

Espropriazione forzata - Art. 164 bis disp. att. c.p.c. - Interpretazione - Antieconomicità della procedura - Criteri



La ratio della norma contenuta nell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. secondo cui “Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.” consiste nella tutela del buon andamento della giustizia, volendosi evitare che proseguano, sine die e con inutile dispendio di risorse, procedure esecutive inidonee a consentire il soddisfacimento degli interessi dei creditori.

Deve, pertanto, essere escluso che la disposizione in esame costituisca strumento di contemperamento tra il perseguimento dello scopo tipico dell’esecuzione forzata, dato dal soddisfacimento dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva e l’interesse del debitore a non vedere svenduto il proprio bene rispetto ad un ipotetico valore di mercato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La locuzione “ragionevole soddisfacimento” deve essere riferita ai crediti azionati nell’esecuzione, escludendosi, conseguentemente, che la procedura possa essere proseguita al solo scopo di recuperare le spese già sostenute e da sostenere; lo scopo tipico dell’esecuzione forzata è, infatti, la soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo e delle spese sostenute per la sua soddisfazione coattiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Con la formulazione dell’articolo 164 bis disp. att. c.p.c., il legislatore ha indicato tre criteri che consentono di individuare un concetto di antieconomicità della procedura ovvero: i) i costi necessari per la sua prosecuzione; b) le probabilità di liquidazione del bene; iii) il presumibile valore di realizzo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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