Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14994 - pubb. 01/07/2010

.

Appello Genova, 05 Maggio 2016. .


Appello avverso la dichiarazione di fallimento – Inammissibilità concordato preventivo – Norme sull’applicazione della prelazione insistente sui beni di un terzo coobligato del debitore concordatario – Regole in tema di legittimità informativa e fattibilità giuridica del piano – Mancata efficacia di giudicato della mera reiezione del concordato preventivo



Il diritto di proporre il concordato, per il singolo imprenditore, è necessariamente unico e resta inscindibile in una pluralità di contestuali domande di esercizio di esso da parte del medesimo soggetto: sicché la reiezione di una proposta consente la proposizione di un’altra fino a quando non sia dichiarato il fallimento, ma non permette, nel caso di esito sfavorevole anche di tale ultima domanda, di impugnare il susseguente fallimento per ragioni afferenti ad altra precedente e già conclusa (in senso negativo) iniziativa. (Gianni Tognoni) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato