Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14993 - pubb. 01/07/2010

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Appello Genova, 05 Maggio 2016. .


Appello avverso la dichiarazione di fallimento – Inammissibilità concordato preventivo – Norme sull’applicazione della prelazione insistente sui beni di un terzo coobligato del debitore concordatario – Regole in tema di legittimità informativa e fattibilità giuridica del piano – Mancata efficacia di giudicato della mera reiezione del concordato preventivo



La reiezione del concordato senza effetti decisori (che si hanno solo ove si neghi la sussistenza dei requisiti sostanziali di accesso – ad es. la natura di impresa commerciale fallibile - o la giurisdizione), qualora non sia immediatamente seguita da sentenza dichiarativa di fallimento, esaurisce in sé i propri effetti, senza che l’originaria domanda, ormai respinta, possa assumere ex novo un qualche rilievo giuridico. (Gianni Tognoni) (riproduzione riservata)


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