Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14990 - pubb. 01/07/2010

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Appello Genova, 05 Maggio 2016. .


Appello avverso la dichiarazione di fallimento – Inammissibilità concordato preventivo – Norme sull’applicazione della prelazione insistente sui beni di un terzo coobligato del debitore concordatario – Regole in tema di legittimità informativa e fattibilità giuridica del piano – Mancata efficacia di giudicato della mera reiezione del concordato preventivo



Diversamente da quanto previsto dagli artt. 160, comma 2, e 177, comma 3, legge fall. per l’ipotesi del titolare di diritti di prelazione sui beni del debitore, nel diverso caso del titolare di diritto di prelazione soltanto su beni di un terzo coobbligato del debitore, l’ordinamento non consente alcuna decurtazione o limitazione del diritto di credito di tale creditore in ragione della solidarietà passiva sussistente tra debitore concordatario e terzo debitore, che impone di considerare nel passivo concordatario l’intero credito senza alcuna sua limitazione alla - eventuale - differenza tra l’ammontare del credito residuo e quanto ricavato dalla distinta garanzia patrimoniale fornita dal terzo debitore non concordatario. (Gianni Tognoni) (riproduzione riservata)


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