Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14781 - pubb. 19/04/2016

Liquidazione onorari Avvocato: si applica il rito sommario

Cassazione civile, sez. III, 29 Febbraio 2016, n. 4002. Est. Armano.


Controversie in materia di spese, diritti e onorari di avvocato – Contestazioni sul quantum e sull’an – Procedimento sommario previsto dall’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 – Applicabilità



Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dall'art. 34 D.Lgs. n. 150/2011, ed a seguito dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 Legge n. 794/1942, per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell'avvocato devono essere trattate con la procedura prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 anche in ipotesi che la domanda riguardi l'an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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