Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14407 - pubb. 15/03/2016

Filtro in appello: l’ordinanza è impugnabile in Cassazione (ma con limiti)

Cassazione Sez. Un. Civili, 02 Febbraio 2016, n. 1914. Est. Camilla Di Iasi.


Giudizio di Appello – Ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. – Ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. – Ammissibilità – Sussiste



Avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice d’appello ai sensi dell’articolo 348 ter codice procedura civile è sempre ammissibile ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7 limitatamente ai vizi propri della medesima costituenti violazioni della legge processuale che risultino compatibili con la logica (e la struttura) del giudizio sotteso all’ordinanza in questione, dovendo in particolare escludersi tale compatibilità in relazione alla denuncia di omessa pronuncia su di un motivo di appello, attesa la natura complessiva del giudizio prognostico, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza nonché’ a tutti i motivi di ciascuna impugnazione, e potendo, in relazione al silenzio serbato in sentenza su di un motivo di censura, eventualmente porsi (nei termini e nei limiti in cui possa rilevare sul piano impugnatorio) soltanto un problema di motivazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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