Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14357 - pubb. 08/03/2016

Sulla correzione dell’errore materiale

Cassazione civile, sez. I, 12 Febbraio 2016, n. 2819. Est. Nazzicone.


Sentenza – Correzione – Errore materiale – Omessa pronuncia sull’ordine di restituzione – Ammissibilità – Sussiste



L’ordine di restituzione può essere oggetto, quanto alla sentenza di riforma, del procedimento di correzione materiale, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., allorché il giudice non vi abbia provveduto, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari. La condanna alle restituzioni, invero, rimane sottratta in tal caso, per quanto sopra esposto, a qualunque forma di valutazione giudiziale, onde si rientra nell'ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano la correzione e la relativa declaratoria necessariamente "accede" al decisum complessivo della controversia, senza, in fondo, assumere una propria autonomia formale: l'omissione stessa si collega, in sostanza, ad una mera disattenzione e, quindi, ad un comportamento involontario, sia nell'ari e sia nel quantum del provvedimento. L’esperibilità del procedimento di correzione comporta l'applicazione della relativa disciplina, ivi compresa la inimpugnabilità dell'ordinanza che lo concluda, se non in una con la sentenza oggetto dell'emenda. L'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento a lume del disposto dell'art. 177, 3 comma, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo; il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza si estende al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 cost.: invero, il provvedimento reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti; per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta. Pertanto, le sentenze assoggettate al procedimento di correzione possono essere impugnate, per le parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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