Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14293 - pubb. 01/03/2016

Opposizione all’atto di precetto per improcedibilità dell’azione esecutiva, nullità del contratto e della fidejussione, violazione dei canoni contrattuali ovvero dei canoni di correttezza e buona fede

Tribunale Livorno, 11 Febbraio 2016. Est. Emilia Grassi.


Pubblica Amministrazione – Crediti fondiari – Esecuzione immobiliare – Opposizione all’esecuzione – Procedibilità dell’azione esecutiva – Notifica del titolo esecutivo

Crediti fondiari – Esecuzione immobiliare – Opposizione all’esecuzione – Garanzia personale – Contratto autonomo di garanzia – Fidejussione

Crediti fondiari – Esecuzione immobiliare – Opposizione all’esecuzione – Garanzia personale – Estinzione della fidejussione per fatto del creditore

Crediti fondiari – Esecuzione immobiliare – Opposizione all’esecuzione – Erogazione a S.A.L. – Garanzia personale – Estinzione della fidejussione per obbligazione futura

Mutui fondiari – Violazione del limite di finanziabilità – Esclusione della nullità

Pubblica Amministrazione – Invalidità dell’atto amministrativo – Giudizio tra pubblico e privato



Il disposto di cui all’art. 14 D.L. 669/96 prevede l’obbligo di notifica del titolo esecutivo solamente nell’ipotesi di titolo giudiziario mentre, nell’ipotesi di procedimento di espropriazione per crediti fondiari, trova applicazione la norma di cui all’art. 41 D.Lgs.vo 385/93 (T.U.B.) che esclude l’obbligo di notifica del titolo contrattuale. (Ivan Salvadori) (riproduzione riservata)

Quando la garanzia personale assunta dall’ente risulta priva di qualsiasi accessorietà rispetto al rapporto principale, essa deve essere qualificata come contratto autonomo di garanzia e non come fidejussione. Ne consegue che tale negozio avrà valenza anche in caso di invalidità del contratto di finanziamento. (Ivan Salvadori) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art. 1955 c.c. il “fatto del creditore” non può consistere nella mera inazione, bensì deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto; il pregiudizio deve, inoltre, essere giuridico e non solo economico, e concretizzarsi nella perdita di un diritto e non nella maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore. (Ivan Salvadori) (riproduzione riservata)

Sentenze simili
Trib. Milano del 18/6/12;
Corte di Appello di Roma del 13/10/11;
Cass. Civ. n. 19736/11.

Nei contratti di finanziamento con erogazione a “stato avanzamento lavori”, il fideiussore non si è reso garante per tutte le future obbligazioni contratte dalla società finanziata nei confronti delle banche finanziatrici, ma solo ed esclusivamente in relazione alla erogazione del finanziamento pattuita con il contratto originario, la cui ripartizione in rate correlate agli stati di avanzamento dei SAL non consente di qualificare l’obbligo restitutorio da parte della società finanziata come obbligazione futura, trattandosi invece di obbligo insorto con la stipula del contratto originario, rimborsabile mediante un certo numero di rate periodiche. (Ivan Salvadori) (riproduzione riservata)

Si osserva che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è ormai costante nel senso di escludere che la violazione dell’art. 38 T.U.B. determini la nullità del mutuo fondiario. In particolare la Suprema Corte ha osservato che “il limite di finanziabilità dei mutui fondiari è una disposizione imperativa che non incide sul sinallagma contrattuale, ma investe esclusivamente il comportamento della banca tenuta ad attenersi al limite prudenziale stabilito dall’art. 38, comma secondo del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) e della circolare CICR del 22 aprile 1995. Le disposizioni in questione non appaiono, quindi, volte ad inficiare norme inderogabili sulla validità del contratto, ma appaiono norme di buona condotta la cui violazione potrà comportare l’irrogazione di sanzioni previste dall’ordinamento bancario, qualora ne venga accertata la violazione a seguito dei controlli che competono alla Banca d’Italia, nonché eventuale responsabilità, senza ingenerare una causa di nullità, parziale o meno, del contratto di mutuo”. (Ivan Salvadori) (riproduzione riservata)

Sentenze simili
Cass. Civ. n. 26672/13;
Cass. Civ. n. 27380/13;
Trib. Rovigo 12.12.2013;
Trib. Udine 29.05.2014

Eccepita da parte attrice la “invalidità” di una delibera comunale va rilevato che “il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l’atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico”. Consegue che il giudice ordinario adito non ha alcun potere di disapplicazione della delibera in discussione, provenendo la stessa da parte attrice. (Ivan Salvadori) (riproduzione riservata)

Sentenze simili
Cass. Civ. SS.UU. n. 2244/15.


Segnalazione dell'Avv. Ivan Salvadori


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