Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13820 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ravenna, 27 Ottobre 2015. .


Concordato preventivo – Compiti del Commissario Giudiziale – Novella dell’art. 172 l. fall. introdotta dal D.L. 83/2015 convertito nella L. 132/2015 – Obbligo di indicare le utilità delle azioni risarcitorie esperibili in caso di fallimento – Fattispecie integrante le previsioni rivelanti ex art. 173 l. fall. – Esclusione



Non è affatto chiaro che la modifica dell’art. 172 l. fall. operata dalla ‘miniriforma’ del 2015 incida su un evento rilevante ex art. 173 l. fall., posto che l’esigenza che il commissario giudiziale illustri comparativamente le utilità che una procedura fallimentare potrebbe apportare attraverso azioni risarcitorie e revocatorie, sembra giustificare un’esigenza di completezza informativa prodromica al più corretto esercizio del voto (che infatti con la riforma è necessariamente palese, se favorevole); ma non vale ex se ad introdurre un caso di frode che, sia pure a fronte di un oscillante dibattito, e ferma la eventuale configurabilità dell’abuso concordatario, presuppone un comportamento ‘scorretto’ del debitore nell’ambito interno del procedimento di concordato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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