Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13816 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ravenna, 27 Ottobre 2015. .


Concordato preventivo – Accertamento dei crediti da parte del giudice delegato – Formazione dello stato passivo – Esclusione – Verifica sommaria ai soli fini dell’ammissione al voto – Sussistenza – Contestazione circa l’entità e natura dei crediti – Instaurazione di un giudizio ordinario in contraddittorio tra creditore e debitore – Necessità



Nella procedura di concordato, a differenza del fallimento, manca una fase di verifica dei crediti e di formazione dello stato passivo con effetti vincolanti, per cui l’inclusione del credito nell’elenco formato dal commissario giudiziale ai sensi dell’art. 171 l. fall. non attribuisce alcuna certezza o diritto perfetto al creditore, restando impregiudicato l’eventuale accertamento per le vie ordinarie dell’entità e della natura del credito medesimo. Eventuali contrasti circa l’ammissione al voto di alcuni creditori vengono risolti dal giudice delegato, in maniera sommaria e sulla scorta delle risultanze documentali, ai soli fini dell’ammissione al voto, cioè ai fini del solo calcolo delle maggioranze. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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