Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13027 - pubb. 09/07/2015

Non applicabile alle vittime dei reati di mafia la disposizione per le vittime del terrorismo

Tribunale Catanzaro, 20 Febbraio 2015. Est. Nania.


Patrocinio a spese dello Stato – Vittime di reati di mafia – Applicabilità dell’art. 10 legge 206 del 2004 – Esclusione



Ai sensi dell’art. 10 della L. n. 206/2004, nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili, il patrocinio delle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato, prescindendosi da qualsiasi preventiva istanza di ammissione al patrocinio statale nonché dai limiti reddituali di cui al D.P.R. n. 115/2002; tale disposizione non è estensibile anche alle vittime di reati di mafia, non essendo espressamente richiamata dall’art. 34 D.L. n. 159/2007, conv. con mod. in L. n. 222/2007. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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