Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12524 - pubb. 01/07/2010

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Appello Ancona, 15 Aprile 2015. .


Concordato preventivo - Pagamenti eseguiti in favore dei professionisti dopo il deposito del concordato in bianco - Prededucibilità - Autorizzazione - Necessità - Violazione - Conseguenze



I pagamenti eseguiti in favore dei professionisti dopo il deposito del ricorso per concordato “in bianco” non possono ritenersi prededucibili sino alla definitiva ammissione della società alla procedura di concordato preventivo.

I pagamenti di crediti professionali incaricati di predisporre il piano concordatario sono soggetti ad autorizzazione.

L'atto posto in essere  prima della ammissione alla procedura costituisce atto di straordinaria amministrazione, illegittimo e, pertanto, rilevante ex art. 173 legge fallimentare.

Il riconoscimento della prededucibilità dei crediti dei professionisti che hanno redatto il piano di concordato preventivo è subordinato alla effettiva funzionalità della prestazione per la procedura concorsuale in quanto il fine a cui è rivolta la procedura concorsuale è il recupero aziendale ma anche la soddisfazione dei creditori.

E' inammissibile il concordato laddove siano stati eseguiti, senza autorizzazione, pagamenti a favore dei professionisti incaricati di predisporre il piano concordatario (pagamento eseguito tra il periodo di presentazione della domanda di concordato in bianco e deposito del piano e del progetto) trattandosi di atti in frode e quindi illegittimi. (Arturo Pardi) (riproduzione riservata)


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