Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12407 - pubb. 16/04/2015

Licenziamento disciplinare; principio di immediatezza della contestazione ex art 7, co. II, L. 300/1970; produzione in giudizio di documenti aziendali

Tribunale Vasto, 03 Marzo 2015. Est. Caterina Salusti.


Primo licenziamento sub judice - Intimazione secondo licenziamento per giusta causa fondato su fatti diversi da quelli posti a sostegno del primo provvedimento di recesso - Attesa esito primo giudizio per la contestazione disciplinare - Violazione del principio di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e del successivo recesso datoriale - Licenziamento illegittimo

Produzione in giudizio di documenti aziendali - Violazione dell’obbligo di fedeltà - Esclusione - Esercizio del diritto ex art. 51 del codice penale - Illegittimità del licenziamento per giusta causa



Il principio della necessaria immediatezza della contestazione disciplinare prevale anche nell’ipotesi in cui il lavoratore sia stato già raggiunto da altro procedimento espulsivo, dal momento che il primo licenziamento, intimato al lavoratore nei confronti del quale è applicabile la tutela reale, determina solo un’interruzione di fatto del rapporto di lavoro ma non incide sulla sua continuità, assicurandone la copertura retributiva e previdenziale e quindi permane la possibilità di irrogare un secondo licenziamento, che opera solo nell’ipotesi in cui sia per qualsiasi motivo caducato il primo provvedimento risolutorio.
Pertanto se il datore di lavoro viene a conoscenza di fatti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal lavoratore in pendenza di altro precedente giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione del primo licenziamento, non è tenuto ad attendere l’esito di quest’ultimo ma deve immediatamente contestarli, pena la violazione del predetto principio e la conseguente illegittimità del secondo licenziamento. (Alessandro Del Borrello) (riproduzione riservata)

È legittima la produzione in un precedente giudizio, pendente tra lavoratore e datore di lavoro, di copia della documentazione aziendale in quanto tale comportamento non viola l’obbligo di fedeltà né costituisce giusta causa di licenziamento soprattutto se finalizzata ad approntare la propria difesa, operando la scriminante dell’esercizio del diritto di cui all’art. 51 del codice penale che ha valenza generale. (Alessandro Del Borrello) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Alessandro Del Borrello


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