Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12211 - pubb. 09/03/2015

La rinuncia alla domanda di concordato con riserva impedisce la riproposizione di analoga domanda nei due anni successivi

Tribunale Napoli Nord, 25 Febbraio 2015. Est. Di Giorgio.


Concordato con riserva – Art. 161, comma 9, l.f. – Rinuncia – Inammissibilità della domanda

Concordato con riserva – Art. 161, comma 9 l.f. – Abuso dell’istituto – Valutazione Tribunale – Sussistenza

Concordato con riserva – Deposito della proposta nel termine concesso dal tribunale – Carenza – Richiesta di integrazione – Rinuncia alla domanda e deposito nuova domanda concordato in bianco – Abuso dell’istituto – Sussistenza



La disposizione di cui all’articolo 161, comma 9, l.f., la quale prevede la inammissibilità della domanda di concordato con riserva qualora il debitore abbia presentato analoga richiesta nei due anni precedenti, è applicabile anche all’ipotesi in cui la domanda sia stata oggetto di rinuncia. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

La norma costituisce un’esplicita e paradigmatica positivizzazione dei limiti che il legislatore ha voluto porre all’utilizzo abusivo dello strumento, ma non esaurisce di certo le possibili ipotesi di condotte abusive, la cui individuazione e valutazione non può che essere demandata all’attività interpretativa del giudice. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Il piano di una procedura di concordato preventivo laddove carente va integrato in itinere secondo le richieste del tribunale o, quantomeno, va presentata una nuova proposta completa in tutti i suoi elementi. La rinuncia e la ripresentazione di una nuova domanda di concordato “in bianco” comporta un vero e proprio sviamento abusivo dell’iter processuale, comportando il prolungamento sine die, e senza soluzione di continuità, dell’effetto protettivo previsto dall’art. 168 l.f., il blocco ad libitum di eventuali ricorsi di fallimento e di aggirare il meccanismo preclusivo dell’art. 161, comma 9, l.f. derivante da un’eventuale pronuncia sfavorevole. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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