Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11537 - pubb. 06/11/2014

I rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter, commi 1-2, O.P., presupposti

Tribunale Alessandria, 31 Ottobre 2014. Est. Vignera.


Esecuzione – Violazione dei diritti fondamentali dei detenuti – Violazione dell'art. 3 CEDU – Rimedi risarcitori – Art. 35-ter O.P. – Retroattività – Esclusione – Conseguenze (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, art. 3; l. 4 agosto 1955 n. 848, ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, art. 1; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, artt. 35-bis, 35-ter, 69; d.l. 26 giugno 2014 n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 117, disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonchè di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, artt. 1, 2).



Tranne che nei casi tassativamente indicati dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 2 d.l. 26 giugno 2014 n. 92, i rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter O.P.(introdotto dall’art. 1 d.l. 92/2014) possono essere azionati solo rispetto a pregiudizi prodottisi successivamente al 28 giugno 2014 (data dell’entrata in vigore del d.l. 92/2014), attesa la non retroattività della norma. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)

I rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter, commi 1-2, O.P. possono essere azionati innanzi al magistrato di sorveglianza solo in presenza di due presupposti costituiti dallo stato detentivo in carcere dell’istante e dall’attualità del pregiudizio dedotto. Negli altri casi, invece, essi vanno azionati innanzi al giudice civile. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


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