Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10536 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Piacenza, 02 Marzo 2011. .


Accordi di ristrutturazione - Attestazione dell'esperto - Attestazione della veridicità dei dati aziendali - Riscontro - Necessità.



La veridicità dei dati aziendali costituisce presupposto logico indefettibile dell’attestazione dell’esperto di cui all’art. 182 bis, comma 1, legge fallimentare anche in mancanza di espressa previsione normativa, posto che l’esperto può articolare un percorso logico argomentativo serio e coerente solo sulla base di dati contabili veritieri debitamente riscontrati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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