Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8231 - pubb. 17/12/2012

Compenso del commissario giudiziale e disapplicazione dell’art. 5, comma 1 del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30

Tribunale Siracusa, 31 Ottobre 2012. Est. Leuzzi.


Concordato preventivo - Concordato preventivo con liquidazione dei beni - Liquidazione del compenso del commissario giudiziale - Articolo del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 - Disapplicazione.



L'articolo 30 del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 appare illegittimo, ingiusto e non sorretto da ragionevole giustificazione nella parte in cui, in caso di concordato preventivo con liquidazione dei beni, riconosce al commissario un compenso determinato sull'attivo della liquidazione, mentre nelle procedure di concordato preventivo senza liquidazione il compenso viene calcolato con riferimento all’attivo e al passivo risultanti dall'inventario redatto i sensi dell'articolo 172, legge fallimentare. In considerazione di ciò, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto può essere disapplicato qualora si tratti di liquidare il compenso a favore di commissari giudiziali di concordati preventivi in cui siano previste forme di liquidazione dei beni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Marco Spadaro


Massimario, art. 165 l. fall.



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