Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7220p - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Fermo, 20 Febbraio 2012. Pres., est. Sara Marzialetti.


Procedimento civile – Regime delle spese – Liquidazione del compenso dell’avvocato – Eliminazione delle tariffe forensi – Indici per il calcolo – Art. 2225 cod.civ..



L’abrogazione delle tariffe forensi ex art. 9 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso dell’avvocato, deve applicare l’art. 2225 cod. civ. il quale fa riferimento, per qualificazione del compenso medesimo, agli standards liquidativi in precedenza applicati ed alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)