Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6810 - pubb. 11/01/2012

Home banking contestazione di operazioni elettroniche di pagamento non autorizzate e onere della prova

ABF Roma, 14 Ottobre 2011, n. 2155. Est. Ferro Luzzi.


Conto corrente di corrispondenza - Home banking - Effettuazione di operazioni non autorizzate - Responsabilità.



Dalla norma dell’art. 10, commi 1 e 2, d.lgs. n. 11/2010 discende che, qualora il cliente contesti alla banca l’effettuazione di operazioni elettroniche di pagamento non autorizzate chiedendo il riaccredito delle somme addebitategli in conto, sulla banca viene a gravare l’onere di provare che l’operazione è stata correttamente autorizzata ovvero che il cliente si è reso inadempiente agli obblighi scaturenti dal contratto, mentre la circostanza dell’utilizzo non autorizzato dei codici di accesso non costituisce, per sé, prova di negligenza da parte del cliente. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)


Nel contesto della normativa di recepimento della Direttiva PSD, la prescrizione dell’art. 10 è completata da quella dell’art. 12 per cui, comunque, il cliente risponde delle perdite derivate da uso non autorizzati nel limite di €150,00 salvo solo il caso di dolo o colpa grave.


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